L’orrore delle Leggi Razziali
Oggi, 27 gennaio, il mondo civilizzato si ferma per impedire di dimenticare ciò che, settantacinque anni fa, avvenne proprio nel mondo che noi definiamo “civilizzato“.
Oramai si è detto moltissimo, ma comunque non ancora abbastanza, sulla tragedia della Shoah, il crimine più efferato che la storia abbia mai conosciuto e che, quella stessa storia, cerca di seppellire via via negli anni nell’indifferenza.
Quest’oggi non vogliamo parlare di nulla, qualsiasi pensiero sarebbe superfluo. Allo stesso modo, però, rimanere in silenzio, come l’europa degli anni ’30 e ’40, sarebbe impensabile nonché fuori luogo. Per questo motivo ci “limitiamo” a riportare qui di seguito il primo di tanti passi che portarono, qualche anno più tardi, alla vergogna del genere umano.
La follia sistematica e programmata dei nazisti, infatti, trova fondamento sia dai primi anni del dominio di Hitler in Germania, che negli anni culmine della guerra. In questo periodo il regime nazista promulgò decine di leggi con l’unico scopo di annientare dal punto di vista legislativo, della libertà e della persona in senso giuridico i cittadini di fede ebraica. L’annientamento fisico era solamente l’evoluzione di ciò che vi riportiamo qui di seguito:
LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL’ONORE TEDESCO, 15 Settembre 1935
Il Reichstag, fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l’emanazione della seguente legge:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all’estero.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l’esposizione dei colori giudaici. L’esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo V
1. Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall’Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
PRIMO DECRETO SUPPLEMENTARE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA, 14 Novembre 1935
In base all’Articolo III della “Legge sulla Cittadinanza del Reich” del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:
Articolo II
2. Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell’Articolo V. Per nonni interamente Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.
Articolo III
Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche. Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell’Interno del Reich, o qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini dell’assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle Organizzazioni Religiose.
Articolo IV
1. Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.
2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell’esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l’intero ultimo salario percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata in base all’ultimo stipendio percepito.
4. Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche Giudaiche rimarranno immutate fino all’emanazione di nuove leggi riguardanti il sistema scolastico Giudaico.
Articolo V
1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.
2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei, qualora:
a) sia membro della comunità ebraica al momento dell’entrata in vigore della presente legge o vi aderisca successivamente.
b) contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell’emanazione della presente legge o successivamente,
c) nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l’entrata in vigore della “Legge per la protezione del Sangue e dell’Onore Tedesco” del 15 Settembre 1935.
d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31 luglio 1936.
ORDINANZA PER L’ESCLUSIONE DEGLI EBREI DALLA VITA ECONOMICA TEDESCA, 12 Novembre 1938
In base al Decreto del 18 Ottobre 1936 per l’esecuzione del Piano Quadriennale si ordina quanto segue:
Articolo I
1. Dal 1° gennaio 1938, è proibito agli Ebrei il libero esercizio della vendita al dettaglio, della vendita per corrispondenza e dell’artigianato.
2. A decorrere dalla stessa data, agli Ebrei è altresì proibito promuovere e pubblicizzare beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostra e accettare ordini di acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.
Articolo II
1. A nessun ebreo è consentito amministrare un’impresa con la qualifica di “amministratore” secondo la definizione che di tale termine dà la legge sul Lavoro Nazionale del 20 Gennaio 1934.
2. Qualora un ebreo ricopra una carica direttiva all’interno di un’impresa, potrà essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i diritti derivanti dal contratto d’impiego, specialmente quelli relativi a compensazioni e pensioni, saranno considerati nulli.
Articolo III
1. Nessun ebreo può essere membro di una Società Cooperativa.
2. Dal 21 Dicembre 1938, gli ebrei membri di Cooperative perderanno la qualifica di socio. Non sarà necessaria alcuna notifica.
-Nicholas
Grazie per la lettura e buon proseguimento sul canale!
Bibliografia
- Le Leggi Razziali